(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        76 del 6 giugno 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001

    1.  Alla  fine  del  comma 3  dell'Art.  9  della legge regionale
26 novembre  2001,  n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e
di  rapporti  di  lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' inserito il
seguente capoverso:
    «L'assegnazione  alle strutture speciali della giunta regionale o
dell'assemblea   legislativa  di  personale  in  servizio  presso  le
strutture  ordinarie  rispettivamente  dell'assemblea  legislativa  o
della    giunta    avviene    previa   verifica   di   compatibilita'
organizzativa.».
    2.  Il  comma 11 dell'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001
e sostituito dal seguente:
    «11.  Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo
assegnati  alle  strutture  speciali e' mantenuto indisponibile nella
dotazione  organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i
suddetti   collaboratori  sono  assegnati  alle  strutture  ordinarie
dell'uno o dell'altro organico.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 6 giugno 2006
                               ERRANI

   (Omissis)